Nel dl Sicurezza il reato di accattonaggio molesto. Stretta sui migranti

0
1083

Inserite delle misure contro il reato di accattonaggio molesto. Il governo ha introdotto la pena detentiva per chi sfrutta i minori nell’esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. All’interno del dl Sicurezza sono stati confermati i provvedimenti di tagli all’accoglienza. Sono state inasprite le condizioni di concessione della protezione internazionale per i migranti che attraversano i confini italiani. Queste le norme che sono contenute nel maxiemendamento al dl Sicurezza, che approvato dal Senato, attende il via libera definitivo della Camera.

Matteo Salvini ha commentato dicendo che “vorrei regalare a questo Paese un po’ di regole e un po’ di ordine”.

Torna il reato di accattonaggio molesto

Ritorna ad essere considerato reato l’accattonaggio molesto, reintrodotto nel codice penale all’art. 21-bis. È da ricordare che la Corte Costituzionale nel 1999 si era espressa stabilendo che il non poteva costituire reato la semplice richiesta d’aiuto economico. Il secondo comma dell’ex articolo 670, che non è stato considerato incostituzionale, prevedeva il carcere “se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”.

Reclusione da 1 a 3 anni

Il nuovo testo recupera questo comma e prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi e con l’ammenda da euro 3mila a euro 6mila”. Se chi commette il reato si serve di minori, le pene sono aumentate: reclusione da 1 a 3 anni.

Giro di vite sui parcheggiatori abusivi

Sempre all’interno dell’art.21-bis si trovano alcune novità per i parcheggiatori abusivi. Restano le pene pecuniarie previste al comma 15-bis dell’art. 7 del Codice della strada. Queste prevedono multe da 771 a 3.101 euro che diventano da 2mila a 7mila nel caso di reiterazione del reato dopo sentenza definitiva o di uso di minori nello svolgimento dell’attività illegale. La novità sta nell’introduzione, per il coinvolgimento di minori o per la reiterazione del reato, del carcere da 6 mesi a 1 anno.

La stretta sulla protezione internazionale

Sul fronte immigrazione, le principali novità introdotte nella prima versione del testo rimangono anche dopo l’approvazione del maxiemendamento. Queste sono l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, via la cittadinanza in caso di reati legati al terrorismo, sospensione della domanda di asilo in caso di pericolosità sociale e condanna in primo grado, durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio che passa da 90 a 180 giorni e sistema Sprar riservato solo a titolari di protezione internazionale e non ai richiedenti asilo.

Alcuni motivi di espulsione

A queste disposizioni se ne aggiungono altre. Ad esempio, l’ampliamento della lista dei reati che in caso di condanna provocano la negazione o la revoca della protezione internazionale. Tra questi ci sono reati gravi e violenti: violenza sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato e traffico di droga. Ma nell’ultima versione il governo ha  inserito anche il reato di furto in abitazione, anche non aggravato.

I nuovi criteri di rimpatrio

Secondo le modifiche apportate all’articolo 10 del decreto, sono da rigettare  le domande “se, in una parte del territorio del Paese d’origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca”. In poche parole se un richiedente asilo, proviene da una zona a rischio di quel paese, e se in esso vi è una zona sicura, le autorità rimpatrieranno il richiedente i essa.

I Paesi considerati sicuri

Il governo ha introdotto l’elenco dei paesi sicuri, considerati tali poiché in esso esiste un sistema giuridico applicato in un ambito democratico. In essi non vi devono essere, “in via generale e costante, atti di persecuzione, tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, né pericoli di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto”.

L’obbligo di conoscere l’Italiano

Per chi vuole ottenere la cittadinanza dopo che si è stabilito regolarmente in Italia, deve comprovare e certificare conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.

Vuoi rimanere sempre aggiornato?
Seguici su Facebook, Twitter e iscriviti al nostro canale Telegram.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Inserisci il tuo nome qui